La Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (c.d. ecobonus 2020).

Queste detrazioni fiscali nascono per incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Le detrazioni sono state sempre prorogate per le richieste degli operatori del settore che hanno visto in tale attuazione un mercato sempre più florido.

Questo consegue al fatto che la formazione di settore è elemento distintivo sul mercato, l’aggiornamento di competenze e una formazione riconosciuta, sono alla base di un professionista che ben si distingue su un mercato ad oggi in crescita.

La proroga degli incentivi fiscali in materia energetica riguarda anche la seconda aliquota di detrazione, pari al 50%. Dunque, a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile detrarre in sede di dichiarazione dei redditi con aliquota 50% i seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di finestre con infissi
  • acquisto e posa in opera di schermature solari

Le spese relative ad interventi effettuati nell’ambito di un condominio prevedono invece detrazioni più elevate:

  • fino al 70%, se le opere registreranno una incidenza più elevata del 25% della superficie totale disperdente lorda dell’immobile
  • fino al 75%, per le opere finalizzate a ottimizzare le prestazioni energetiche invernali ed estive

Secondo la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, ovvero:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per poter usufruire di questa detrazione fiscale è necessario che i modelli acquistati sostituiscano quelli già esistenti con prestazioni inferiori dal punto di vista energetico (efficientamento energetico degli immobili).

L’agevolazione viene concessa per:

  • il miglioramento termico dell’edificio;
  • la riduzione del fabbisogno energetico dell’immobile per quando riguarda il riscaldamento invernale dei locali e il loro raffrescamento estivo.

L’installatore deve rilasciare un’apposita certificazione che attesta l’efficienza energetica dei nuovi infissi. Solitamente  è la stessa ditta installatrice a effettuare la comunicazione telematica dell’avvenuta messa in opera all’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) entro 90 giorni. Nel documento verranno indicate le caratteristiche strutturali dell’edificio dove sono stati installati i serramenti, i dati dell’utente che fruisce della detrazione, il tipo di intervento eseguito e le spese sostenute per l’acquisto e per la posa. Il beneficiario dell’agevolazione deve custodire per i successivi 10 anni le ricevute dei pagamenti effettuati e le fatture, così da esibirle nel caso di accertamenti fiscali.